Contro di me solo calunnie di basso profilo

Gli attacchi di queste ore sono solo fango gettato contro chi, dalla sua elezione, si impegna giorno per giorno per cambiare a fondo questa città.

Le tante forze che fanno resistenza e si oppongono alla nostra azione amministrativa cercano periodicamente di calunniarmi, per incrinare la mia credibilità.

Nel frattempo, questa amministrazione, e io con lei, stiamo affrontando dossier strategici per dare sviluppo, lavoro, dignità e orgoglio a Roma, come merita.

Altri pensano alle loro piccole convenienze, alle poltrone o ai personali interessi economici a scapito dei cittadini romani.

Per quanto riguarda la mia ben nota Fiat Panda Rossa, al contrassegno Ztl e all’esistenza di multe, per gli appassionati dei dettagli tecnici copio la risposta di Roma Capitale all’interrogazione del senatore del Nuovo Centro destra Andrea Augello.

DI SEGUITO LA RISPOSTA AL SENATORE AUGELLO:

In riscontro alla nota n. 0257258 del 7 novembre 2014, nella quale si richiedono elementi informativi per fornire risposta all’interrogazione parlamentare 4-02961, presentata dal Sen. Augello, si rappresenta quanto segue.

E’ innanzitutto necessario premettere che, ai sensi della disciplina attualmente vigente e coordinata nel Testo unico delle regole e dei criteri per il rilascio dei contrassegni per la zona a traffico limitato, vengono posti a disposizione del Sindaco tre permessi di circolazione per le esigenze di mobilità all’interno della zona a traffico limitato. Nella circostanza, il Sindaco Ignazio R. Marino ha inteso disporre di un solo permesso.

Pertanto, al veicolo Modello Fiat Panda, intestato a Marino Ignazio, in qualità di Sindaco, è stato rilasciato un primo permesso, identificato al n. 616542, con decorrenza 23 giugno 2013 e scadenza 23 giugno 2014, per accesso in zona a traffico limitato.

Il rinnovo di detto permesso è intervenuto, in ragione di un ritardo amministrativo, soltanto in data 21 agosto 2014.

I passaggi registrati nel periodo intercorrente tra il 24 giugno e il 20 agosto 2014 non sono, conseguentemente, ascrivibili ad una perdita dei requisiti da parte del titolare del veicolo e pertanto non sono oggetto di violazione amministrativa.

In ragione di ciò, non ricorrevano le condizioni per proseguire il perfezionamento dell’iter sanzionatorio. Si è, pertanto, proceduto al blocco degli accertamenti mediante l’istituto dell’”AUTOTUTELA”, attraverso la procedura informatica, così come avviene in tutti i casi analoghi.

E’ da precisare, inoltre, che la procedura informatica utilizza il termine “ricorso” in modo atecnico, includendovi anche il procedimento di “AUTOTUTELA”. L’utilizzo del termine “ricorso” nella fattispecie in questione non è, dunque, in alcun modo riconducibile al ricorso al Prefetto di cui all’art. 203 del codice della strada né al ricorso giurisdizionale di cui all’art. 204-bis del codice stesso.

Ne consegue che nessuna delle citate contravvenzioni è stata bloccata “d’ufficio” dall’Amministrazione comunale, come paventato dall’interrogante. Si è trattato, infatti, dell’ordinaria operatività, sanante ex tunc, che opera indistintamente per tutti i titolari di permesso z.t.l., in modo da governare eventuali criticità nel rinnovo dei permessi.

Autore dell'articolo: Ignazio Marino